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Sez. 2, Sentenza n. 20100 del 08/03/2002 Cc. (dep. 22/05/2002) Rv. 222025 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Desumibilità da atti di procedimento penale straniero - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222025-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di misure cautelari personali, la sussistenza dei gravi indizi richiesti per l'adozione di provvedimenti coercitivi nella fase delle indagini preliminari può essere accertata mediante l'acquisizione della documentazione di atti compiuti dall'autorità giudiziaria straniera in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. che operano solo per la fase dibattimentale. Tuttavia l'utilizzabilità della suddetta documentazione è subordinata al limite generale del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico nazionale (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli atti compiuti autonomamente dall'autorità giudiziaria elvetica e trasmessi da quest'ultima a corredo di una rogatoria diretta all'Italia).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 78, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)