Sez. 5, Sentenza n. 21805 del 07/04/2004 Cc. (dep. 07/05/2004) Rv. 228098 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione di fatti criminosi - Possibilità di desumerlo anche dalla pluralità dei fatti addebitati - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)