Sez. 4, Sentenza n. 11179 del 19/01/2005 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231583 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari | Pericolo di reiterazione dei reati - Possibilità di desumere la pericolosità sociale dalle circostanze e modalità del fatto - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari
In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui all'art. 133 cod.pen. e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)