Sez. U, Sentenza n. 3226 del 16/05/1986 (Rv. 446221 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INGIUSTIFICATA CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - POSSIBILITÀ.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INGIUSTIFICATA CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - POSSIBILITÀ.*
In tema di elezioni amministrative, e con riguardo alla controversia instaurata davanti al giudice amministrativo, in quanto attinente alla regolarità delle operazioni elettorali (art. 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 ed art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), l'ingiustificata contestazione della giurisdizione del predetto giudice, mediante ricorso per regolamento preventivo proposto al mero fine di ritardare la definizione del giudizio, rende applicabile a carico del ricorrente l'art. 96 primo comma cod. proc. civ. sulla responsabilità processuale aggravata, e ne comporta quindi, su istanza della controparte, la condanna al risarcimento dei danni. (V 355/85, mass n 438567; (V 3786/83, mass n 428701).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)