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Sez. 3, Sentenza n. 12264 del 27/05/2009 (Rv. 608582 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Azione di riscatto - Natura - Legittimazione passiva - Versamento del prezzo - Destinatario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608582-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE

In tema di locazioni, l'azione di riscatto prevista dall'articolo 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, avendo natura reale, va indirizzata nei confronti del terzo acquirente, intestatario del bene locato, e di ogni successivo avente causa, ciò anche derivando dal secondo comma del suddetto articolo, che prescrive che, in caso di esercizio del diritto di riscatto, il retraente deve versare il prezzo all'acquirente o successivo avente causa, e non già al venditore, sostanzialmente estraneo al rapporto tra retraente e retrattato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva dichiarato il subentro del retraente nel contratto di vendita, condizionatamente al pagamento del prezzo al locatario venditore, invece che al retrattato).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)