Sez. 3, Sentenza n. 26690 del 06/12/2005 (Rv. 585890 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Prelazione agraria - Legittimazione passiva nell'azione di riscatto - Dell'acquirente (o dei successivi aventi causa) - Sussistenza - Del venditore - Esclusione - Eventuale evocazione in giudizio anche dell'alienante - Relativo litisconsorzio - Natura facoltativa - Sussistenza - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
La prelazione agraria prevista dalle leggi agrarie ha efficacia reale e può essere, pertanto, esercitata nei confronti dell'acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, con la conseguenza che, sul piano processuale, legittimato passivo dell'azione di riscatto va considerato il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa) e non anche il venditore, la cui presenza in giudizio sarà eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia "impropria". Ne deriva che, ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante del fondo, perché contro quest'ultimo sia stata proposta domanda di danni, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale i due giudizi, nonostante la simultaneità del processo, permangono autonomi, con l'effetto che le difese spiegate dall'alienante per resistere alla domanda del retrattato non possono aver rilievo ai fini dell'esito del giudizio di riscatto tra il retraente e lo stesso retrattato.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)