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Sez. U, Sentenza n. 2066 del 29/03/1980 (Rv. 405719 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO LOCALE DEI GEOMETRI IN TEMA DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE - IMPUGNAZIONE - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - INTERVENTO - OBBLIGATORIETA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405719-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO LOCALE DEI GEOMETRI IN TEMA DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE - IMPUGNAZIONE - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - INTERVENTO - OBBLIGATORIETA - CONSEGUENZA.*

Nel procedimento d'impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale dei Geometri, delle deliberazioni adottate dal collegio locale dei Geometri in tema di iscrizione o cancellazione dall'albo professionale, e parte necessaria il procuratore della Repubblica, presso il tribunale nel cui circondario ha Sede quel collegio, sicche, ove detto procuratore non sia intervenuto, ne risulti aver ricevuto comunicazione della seduta fissata per la discussione del ricorso, deve dichiararsi la nullita del procedimento stesso e della relativa decisione, per violazione del principio del contraddittorio. (Conf 4427/78, mass n 394092; (Conf 3926/76, mass n 382600).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)