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Sez. U, Sentenza n. 3926 del 28/10/1976 (Rv. 382600 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - PARTI NECESSARIE DEL GIUDIZIO - REGOLAMENTO DI PROCEDURA APPROVATO CON DM 15 FEBBRAIO 1949 - ATTO DI NORMAZIONE SECONDARIA - PREVISIONE DELLA MERA POSSIBILITA DI INFORMARE IL PROFESSIONISTA DELLA DATA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL RICORSO - ILLEGITTIMITA - PROCEDIMENTO SVOLTOSI SENZA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE PARTI NECESSARIE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1976-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382600-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - PARTI NECESSARIE DEL GIUDIZIO - REGOLAMENTO DI PROCEDURA APPROVATO CON DM 15 FEBBRAIO 1949 - ATTO DI NORMAZIONE SECONDARIA - PREVISIONE DELLA MERA POSSIBILITA DI INFORMARE IL PROFESSIONISTA DELLA DATA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL RICORSO - ILLEGITTIMITA - PROCEDIMENTO SVOLTOSI SENZA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE PARTI NECESSARIE - NULLITA.*

Nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale dei Geometri del provvedimento di cancellazione dall'albo adottato da un consiglio locale dell'ordine sono parti necessarie il professionista cancellato dall'albo, il consiglio provinciale che ha emesso il provvedimento impugnato e il procuratore della Repubblica presso il tribunale della Sede del collegio. Ne ha rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'art 7, comma 2, del regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale dei Geometri, approvato con DM 15 febbraio 1949, preveda soltanto che il Presidente del consiglio stesso 'possà informare della data fissata per la trattazione del ricorso il professionista che ne abbia fatto richiesta, poiche tale disposizione, che costituisce atto di normazione secondaria proveniente da un'autorita non statale, deve esser ritenuta illegittima e disapplicata dal giudice ordinario per contrasto con i principi generali vigenti in materia di contraddittorio. Pertanto, il procedimento svoltosi senza la partecipazione di tutte le parti necessarie deve essere dichiarato nullo, anche d'ufficio. (V 3101/75, mass n 377203).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DM 15/02/1949 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)