Sez. L, Sentenza n. 4520 del 08/07/1988 (Rv. 459457 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A PROVVEDIMENTO DEL PRETORE QUALIFICATO COME ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ ANZICHÉ COME SENTENZA, SUCCESSIVAMENTE IMPUGNATA IN APPELLO ED ESAMINATA COME TALE IN SECONDO GRADO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A PROVVEDIMENTO DEL PRETORE QUALIFICATO COME ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ ANZICHÉ COME SENTENZA, SUCCESSIVAMENTE IMPUGNATA IN APPELLO ED ESAMINATA COME TALE IN SECONDO GRADO.*
Per stabilire se un provvedimento abbia, o meno, carattere di sentenza o di ordinanza, e quindi sia, o meno, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo - non già alla Forma esteriore e alla denominazione data dal giudice che lo ha pronunciato - ma al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e perciò all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, talché si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite alle parti, mentre si è innanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'Esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia, in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia e su presupposti e condizioni processuali. (nella specie, un lavoratore aveva prima impugnato il suo licenziamento, intimatogli per aver sottratto beni aziendali, domandandone l'accertamento dell'illegittimità per Mancanza di giusta causa e - dopo la sospensione del giudizio per la pregiudiziale penale ritenuta dal giudice - aveva proposto un secondo ricorso impugnando lo stesso licenziamento per la mancata previa contestazione dell'addebito; il pretore adito aveva con ordinanza dichiarato inammissibile tale secondo ricorso; la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva qualificato tale provvedimento come sentenza ed aveva quindi deciso nel merito in Sede di appello); (V 6924/87, mass n 455111; (V 2795/83, mass n 427708).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)