Sez. L, Sentenza n. 3440 del 20/06/1979 (Rv. 399855 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INEFFICACE O INVALIDO - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE NELLA MISURA NON INFERIORE A CINQUE MENSILITA - NATURA - EFFETTI - RAPPORTO CON LE NORME DEGLI ARTT 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INEFFICACE O INVALIDO - RISARCIMENTO DEL DANNO DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE NELLA MISURA NON INFERIORE A CINQUE MENSILITA - NATURA - EFFETTI - RAPPORTO CON LE NORME DEGLI ARTT 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE.*
Il legislatore, disponendo con l'art 18 legge 20 maggio 1970 n 300 che in caso di licenziamento inefficace o invalido il datore di lavoro e tenuto a risarcire il danno del lavoratore con una somma non inferiore all'ammontare di cinque mensilita di retribuzione, ha, per un verso, fatto ricorso ad un tipo di sanzione dello inadempimento - la penale - gia previsto dall'art 1382 cod civ con effetto di assorbimento del risarcimento del danno effettivo; ed ha, per altro verso, stabilito tale particolare sanzione a tutela della parte obiettivamente piu debole e, quindi, in sostanziale attuazione del principio di eguaglianza stabilito dall'art 3 cost e senza alcuna interferenza col principio della inviolabilita del diritto alla difesa, inteso in funzione strumentale rispetto all'Esercizio di diritti sostanziali secondo la specifica disciplina che li riguarda.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1382, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)