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Sez. L, Sentenza n. 5716 del 29/10/1981 (Rv. 416410 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI DAL LICENZIAMENTO ALLA EFFETTIVA REINTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA RELATIVO - SUCCESSIVA CONDANNA IN SEDE DI MERITO ALLA SANZIONE RISARCITORIA NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ RETRIBUTIVE - AMMISSIBILITÀ - ASSORBIMENTO DELL'ORDINE DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI PER EFFETTO DELLA CONDANNA ALLA SANZIONE RISARCITORIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416410-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI DAL LICENZIAMENTO ALLA EFFETTIVA REINTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA RELATIVO - SUCCESSIVA CONDANNA IN SEDE DI MERITO ALLA SANZIONE RISARCITORIA NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ RETRIBUTIVE - AMMISSIBILITÀ - ASSORBIMENTO DELL'ORDINE DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI PER EFFETTO DELLA CONDANNA ALLA SANZIONE RISARCITORIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Il provvedimento d'urgenza, che, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, abbia anche disposto la corresponsione delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, non è logicamente incompatibile con la condanna del datore di lavoro, nella successiva Sede di merito, alla sanzione risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità retributive, avente carattere di penalità e legata alla presunzione legale di dannosità del licenziamento illegittimo. Tuttavia, posta la funzione del provvedimento d'urgenza di assicurare temporaneamente gli effetti della decisione di merito, da cui è destinato ad essere sostituito, ed essendo inammissibile una (sia pur parziale) duplicazione della sanzione risarcitoria ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, l'ordine di corrispondere le retribuzioni dalla data del licenziamento, impartito già con il provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., resta assorbito dalla condanna al pagamento della predetta sanzione (quanto meno nella misura di cinque mensilità di retribuzione) irrogata con la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, con conseguente scomputabilità dall'importo di quest'ultima sanzione delle mensilità che il datore di lavoro abbia effettivamente corrisposto a seguito dell'ordine emanato in Sede cautelare. (V 99/81, mass n 410488; (V 3440/79, mass n 399855; (V 3271/78, mass n 392696; (V 1824/76, mass n 380608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)