Sez. 1, Sentenza n. 5141 del 03/03/2011 (Rv. 617428 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Indennità di fine rapporto - Ammissione al passivo in prededuzione ex art. 4 d.l. n. 414 del 1981 - Credito anteriore alla legge n. 287 del 1982 istitutiva del fondo di garanzia - Anticipo del T.F.R. ad altri lavoratori dal fondo di garanzia ex legge 297/82 per crediti maturati dopo tale legge - Surroga del Fondo - Incapienza del residuo attivo - Concorso in prededuzione del credito per surroga con il credito del lavoratore - Ragioni - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi (per la disciplina regolata dalla legge n. 95 del 1979), l'ammissione al passivo in prededuzione del credito per trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, ai sensi dell'equiparazione ai debiti d'impresa così disposta dall'art.4 del d.l. n. 414 del 1981 (conv. nella legge 544 del 1981), non costituisce titolo preferenziale, in favore di tale creditore, rispetto al credito del Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, e derivante dalla surroga dell'ente previdenziale nel credito pagato ad altri dipendenti - secondo la previsione e con decorrenza dall'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 - in quanto la norma istitutiva della surroga in questione, benché disponga testualmente l'attribuzione al predetto Fondo del "privilegio" ex artt. 2751-bis e 2776 cod. civ. spettante al lavoratore surrogato sul patrimonio del datore di lavoro, non può che riferirsi all'intera posizione sostanziale e processuale di detto lavoratore, non necessitando l'automatismo di tale surrogazione legale, alla stregua dell'art.1203 n. 5 cod. civ., di alcuna diversa ed ulteriore disposizione normativa; con la conseguenza che il Fondo di Garanzia che abbia anticipato il T.F.R. ad altri dipendenti ha diritto ad essere pagato in prededuzione se (come nel caso di specie) tale è la collocazione che, nell'ambito della procedura, spetta al credito dei lavoratori soddisfatti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 n. 5, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2776 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 31/07/1981 num. 414 art. 4 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge 02/10/1981 num. 544 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)