Sez. L, Sentenza n. 21820 del 20/10/2011 (Rv. 619185 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Collocamento in mobilità - Corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità e conseguente cancellazione dalle liste di mobilità - Diritto al contributo a fondo perduto - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
In materia di integrazione salariale, il lavoratore che si avvale della corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 23 aprile 1991, n. 223, e viene conseguentemente cancellato dalle liste di mobilità ai sensi dell'art. 9, comma 9, lett. b), della stessa legge, non ha diritto al contributo a fondo perduto di cui all'art. 12, comma 5, lett. b), del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, poiché l'attribuzione di questo incentivo implica la costanza del trattamento di mobilità.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/04/1991 num. 223 art. 9, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 12 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)