Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 05/08/1963 (Rv. 263367 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - CONTRATTO STIPULATO PER ISCRITTO - PROVA TRA LE PARTI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - CONTRATTO STIPULATO PER ISCRITTO - PROVA TRA LE PARTI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E incensurabile in Cassazione l'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza o meno di un principio di prova scritta, ai fini dell'ammissibilita della prova per testi della simulazione di un contratto redatto per iscritto, nel giudizio pendente tra le parti contraenti, trattandosi di complesso giudizio di fatto riguardante tanto l'oggetto e l'adeguatezza del mezzo istruttorio proposto, quanto l'esistenza e la congruita degli elementi dedotti come principio di prova. (V 942/61, 3107/58, 872/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)