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Sez. 2, Sentenza n. 12980 del 06/09/2002 (Rv. 557282 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI | Limiti - Principio di prova scritta - Configurabilità - Nesso logico tra lo scritto e il fatto allegato - Sufficienza - Accertamento ad opera del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557282-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI

Gli estremi richiesti dall'art. 2724 n. 1 cod. civ. perché un documento possa costituire principio di prova per iscritto non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo. L'accertamento, ai fini dell'ammissibilità della prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, circa la sussistenza e l'idoneità di un principio di prova scritta a rendere verosimile il fatto allegato costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato un principio di prova per iscritto della dedotta simulazione di una serie di atti di trasferimento di un immobile legato dal "de cuius" a un ente ecclesiastico nella corrispondenza intercorsa tra gli eredi, i quali vi avevano manifestato la volontà di impedire a tutti i costi l'acquisizione del predetto bene da parte del legatario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)