Sez. 1, Sentenza n. 4983 del 04/06/1997 (Rv. 504937 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Società di persone - Reddito - Definizione mediante condono - Conseguente determinazione dei redditi di partecipazione dei singoli soci.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di redditi di partecipazione, la definizione mediante condono (ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, conv. in legge n. 516 del 1982) del reddito accertato a carico di una società di persone comporta la imputazione al socio, in applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, della quota parte del reddito della società come definito nei confronti della stessa a seguito della richiesta di condono.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)