Sez. 5, Sentenza n. 17731 del 04/08/2006 (Rv. 592476 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società di persone - Condono fiscale effettuato dalla società - Estensione automatica ai soci - Esclusione - Conseguenze - Potere di accertamento dell'Ufficio - Sussistenza - Determinazione, da parte del giudice, del reddito di partecipazione del socio - Riferimento all'imponibile della società definito in sede di condono - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema d'imposte sui redditi delle società di persone, il principio secondo cui il condono fiscale ottenuto dalla società (nella specie, ai sensi della legge 31 dicembre 1991, n. 413) non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci, nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono pertanto presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio, non esclude che, fermi restando tutti i diritti dell'Erario (ivi compresi quelli relativi a sanzioni, interessi, etc.) nei confronti dei soci che non abbiano richiesto il condono, l'imponibile preso a base dall'Ufficio per l'ammissione della società al beneficio possa essere assunto dal giudice tributario come riferimento per determinare in modo congruo il reddito dei singoli soci, in considerazione della correlazione logica, giuridica ed economica esistente tra il reddito della società e quello di partecipazione dei soci, e quindi della necessità che, nella determinazione di quest'ultimo, si tenga conto dell'imponibile accertato e definito nei confronti della società stessa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)