Sez. 1, Sentenza n. 7238 del 03/12/1983 (Rv. 431836 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ CHE SAREBBE SPETTATA AL CONIUGE SUPERSTITE - DECORRENZA - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - OBBLIGATORIETÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ CHE SAREBBE SPETTATA AL CONIUGE SUPERSTITE - DECORRENZA - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - OBBLIGATORIETÀ.*
Ai fini della decorrenza dell'attribuzione al coniuge divorziato, secondo la previsione dell'art. 9, comma secondo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come risultante dalla modifica apportata dalla legge 1 agosto 1978 n. 436, della pensione di riversibilità che sarebbe spettata al coniuge superstite, ove fosse esistito, deve farsi riferimento, in coerenza con l'oggetto proprio di quell'attribuzione, alle norme che regolano la pensione di riversibilità, secondo le quali questa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato, sempre che a quella data già sussistano tutte le condizioni cui è subordinato il diritto del coniuge divorziato. Nè a tale decorrenza, da un momento anteriore a quello dell'emanazione del provvedimento che attribuisce la pensione, è di ostacolo la natura costitutiva del provvedimento stesso, di modo che, ove si debba escludere l'indicata decorrenza di massima ampiezza, a causa del verificarsi delle condizioni di legge in epoca successiva alla data sopra detta, ben possono gli effetti della pronuncia farsi risalire al momento in cui la fattispecie legale si è compiutamente realizzata, ovvero al momento della presentazione della domanda. (V 2858/82, mass n 420743; (V 6396/80, mass n 410143; (Conf 652/83, mass n 425400; (Conf 651/83, mass n 425397).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 5, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)