diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6861 del 24/03/2014 (Rv. 630203 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Deposito in copia dell'atto di appello - Improcedibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630203-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE

È valida la costituzione in giudizio dell'appellante effettuata mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la copia e non l'originale dell'atto d'impugnazione notificato alla controparte, a condizione che si provveda poi alla produzione dell'originale stesso, trattandosi di mera irregolarità, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti di difesa della parte convenuta, ed esula dalle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, tassativamente previste dall'art. 348 cod. proc. civ. quali cause di improcedibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)