Sez. 2, Sentenza n. 4163 del 02/03/2015 (Rv. 634529 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Vizi o irregolarità - Costituzione in giudizio - Formalità - Violazioni - Nullità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
Ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla per irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difettino i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione, sicché non ne ricorrono i presupposti quando la nota, ancorché incompleta o erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale su cui è invocata la pronuncia del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)