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Sez. 2, Sentenza n. 17681 del 04/08/2006 (Rv. 598618 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Principi fissati in materia dal cod. pen. - Applicabilità - Contributo materiale e psicologico - Sanzionabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598618-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE

In tema di concorso di persone nella commissione di una violazione amministrativa, l'art. 5 della legge n. 689 del 1981 ha recepito i principi sul concorso di persone nel reato previsti dal cod. pen., di modo che la sanzione è applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, a condizione che sussista nei singoli partecipi la coscienza e volontà di portare a tale realizzazione un contributo materiale e psicologico, restando irrilevante che la norma sanzionatoria identifichi una violazione c.d. propria. (Principio affermato dalla S.C. in ordine alla violazione di cui all'art. 46, primo comma, legge n. 298 del 1974).

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 46 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)