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Sez. 1, Sentenza n. 20696 del 22/09/2006 (Rv. 592238 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Principi fissati in materia dal cod. pen. - Applicabilità - Concorso morale - Sanzionabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592238-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal cod. pen., rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria, a titolo di concorso morale nella violazione della legge reg. Regione Campania n.11 del 1996, per aver contribuito a realizzare, sulle pendici di un monte, una strada in assenza delle prescritte autorizzazioni, il proprietario di un terreno limitrofo a quello sul quale scorreva la strada, il quale aveva sottoscritto una scrittura privata atta a facilitare la realizzazione della strada stessa).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)