Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11160 del 20/05/2011 (Rv. 618148 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Apporto esterno alla consumazione dell'illecito amministrativo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE
Anche nel campo dell'illecito amministrativo è configurabile un apporto esterno alla consumazione di esso, a condizione che ciò avvenga attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, ne rendano, però, possibile o ne agevolino la consumazione. Tali condizioni non ricorrono allorché la condotta concorrente sia stata tenuta ad illecito amministrativo già consumato, nel quale caso essa costituisce un "post factum" non sanzionabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non integrante l'illecito amministrativo la condotta del gestore di un impianto di stoccaggio di rifiuti che aveva ricevuto rifiuti non accompagnati dai formulari di identificazione prescritti dall'art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 in quanto l'obbligo di compilazione di tali formulari gravava sui trasportatori e non sul ricevitore e la sua violazione era stata, pertanto, già consumata al momento della ricezione del carico).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)