Sez. 2, Sentenza n. 2324 del 16/04/1982 (Rv. 420203 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - DISTRUZIONE DI BENI CON PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE - DIVIETO - LIMITI - DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI UN EDIFICIO AD USO DI ABITAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - DISTRUZIONE DI BENI CON PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE - DIVIETO - LIMITI - DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI UN EDIFICIO AD USO DI ABITAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 2933 secondo comma cod. civ., il quale, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vieta la distruzione di beni che arrechi pregiudizio all'economia nazionale, si riferisce alle cose insostituibili, ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale, in quanto incidenti sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso abitazione. (V 2696/79, mass n 399015).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2933
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)