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Sez. 2, Sentenza n. 4770 del 24/05/1996 (Rv. 497755 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE | Demolizione di un edificio ad uso di abitazione - Disciplina di cui all'art. 2933 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497755-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE

L'art. 2933 secondo comma cod. civ., il quale, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vieta la distruzione di beni che arrechi pregiudizio all'economia nazionale, si riferisce alle cose insostituibili, ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale, in quanto incidenti sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso abitazione, sia pure in tempi di crisi edilizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)