Sez. 5, Sentenza n. 4557 del 12/10/2023 Ud. (dep. 01/02/2024) Rv. 285977-02
NAVIGAZIONE | Reato di cui all’art. 1155 cod. nav. - Elemento materiale - Arbitrarietà dello sbarco - Nozione - Concreta offensività della condotta - Necessità.
NAVIGAZIONE
Il delitto di cui all'art. 1155 cod. nav. è reato di pericolo astratto, il cui elemento materiale è integrato dallo sbarco dei passeggeri ovvero dei componenti dell'equipaggio che il comandante della nave o dell'aeromobile effettui "arbitrariamente", ossia in violazione di previsioni normative e regolamentari, facendo sorgere uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, dovendosi tuttavia escludere la punibilità, in ossequio al principio di offensività, quando le circostanze concrete rivelino che non vi erano ragionevoli possibilità di produzione del danno.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)