Sez. 4, Sentenza n. 35585 del 12/05/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 270781 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Comandante di una nave - Posizione di garanzia - Contenuto.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
Il comandante della nave, in base all'ordinamento della navigazione marittima di cui al codice della navigazione, è titolare di un'ampia posizione di garanzia, in base alla quale egli ha l'obbligo di sovraintendere a tutte le funzioni che attengono alla salvaguardia della incolumità collettiva delle persone imbarcate e della nave, ivi comprese le operazioni di salvataggio dei passeggeri e di evacuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 186, Cod. Navig. art. 190, Cod. Navig. art. 303 com. 2, Cod. Navig. art. 321, Cod. Navig. art. 1097, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)