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Sez. U, Sentenza n. 12011 del 11/11/1991 (Rv. 474575 - 01)

Cosa giudicata civile - Eccezione di giudicato | Controversia promossa da un medico davanti al giudice ordinario nei confronti di una unità sanitaria locale - Pretesa al risarcimento dei danni per la mancata instaurazione di un rapporto convenzionale per l'assistenza generica - Accertamento del giudice amministrativo circa la natura del rapporto - Pronuncia sulla giurisdizione - Rilevanza - Giudicato esterno - Configurabilità - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Proposizione in sede di merito - Necessità.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474575-01

Cosa giudicata civile - Eccezione di giudicato

Rispetto alla controversia, promossa davanti al giudice ordinario, avente ad oggetto la pretesa di un medico al risarcimento dei danni, da parte di un'unità sanitaria locale, per la mancata instaurazione di un rapporto convenzionale per l'assistenza generica, la pronuncia del giudice amministrativo, che abbia considerato di pubblico impiego tale rapporto, costituisce giudicato esterno, il quale, ancorché relativo alla giurisdizione, forma oggetto di eccezione in senso proprio, che la parte interessata deve proporre in sede di merito nei termini e nei modi prescritti, restando, in mancanza preclusa, anche in sede di legittimità, la rilevabilità d'ufficio del giudicato predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)