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Sez. U, Sentenza n. 295 del 06/05/2000 (Rv. 536219 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio - Presupposti - Riscontrabilità dai documenti ritualmente prodotti - Necessità - Previa statuizione in materia della stessa Corte Cass. - Accertamento d'ufficio - Configurabilità - Esclusione - Dovere della Cassazione di conoscere i propri precedenti - Rilevanza ad altri fini.
Stato
decisa il 2000-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536219-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

La rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno deve sicuramente essere esclusa, a salvaguardia della garanzia del contraddittorio, qualora esso non trovi riscontro nei documenti ritualmente acquisiti agli atti della causa. Nè tale principio è derogabile da parte della Cassazione in materia di giurisdizione, in ragione del dovere della Corte di conoscere le proprie sentenze e dell'esistenza di archivi anche elettronici predisposti, a cura dell'Ufficio del massimario, al fine di agevolare tale conoscenza, poiché etto dovere è strumentale alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte Cass. dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e riguarda le sentenze intese come precedenti giurisprudenziali, mentre non si riferisce alle sentenze nella loro veste giuridica di strumenti di documentazione di fatti e vicende concrete, in quanto tali assimilabili a tutti gli altri documenti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)