Sez. 1, Sentenza n. 9546 del 07/06/1999 Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 214932 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - SUCCESSIVA PROVA DELL'IMPEDIMENTO | Prova dell'impedimento - Termine di cui all'art. 487, quinto comma, c.p.p. - Va riferito al momento in cui la comunicazione perviene all'ufficio del giudice - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - SUCCESSIVA PROVA DELL'IMPEDIMENTO
In tema di dichiarazione di contumacia dell'imputato, il termine indicato dall'articolo 487, quinto comma, cod. proc. pen., relativo alla prova dell'impedimento a comparire, deve intendersi quello in cui la comunicazione del motivato impedimento dell'imputato perviene presso l'ufficio del giudice e non quello successivo in cui, per le più varie cause, lo stesso viene portato effettivamente a conoscenza di costui. (Fattispecie relativa ad arrivo di un fax che comunicava l'impedimento alla cancelleria del giudice diciotto minuti prima della lettura del dispositivo in pubblica udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)