Sez. 3, Sentenza n. 5344 del 26/04/2000 (Rv. 536016 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Preventiva richiesta del danneggiato all'assicuratore ex art. 22 legge n. 990/69 - Necessità - Portata - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969 della preventiva richiesta di risarcimento all'assicuratore ha lo scopo di offrire l'opportunità di un accordo col danneggiato e prevenire premature domande giudiziali; pertanto, poiché il debito dell'assicuratore ha come limite il massimale di assicurazione, se lo stesso riconosce il debito e paga il massimale viene meno l'onere del danneggiato di inviargli la suddetta richiesta e di attendere il decorso dello "spatium deliberandi" prima di agire nei confronti del danneggiante assicurato per la parte eccedente il massimale pagato.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)