Sez. 3, Sentenza n. 844 del 25/01/1995 (Rv. 489920 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Richiesta del danneggiato all'assicuratore ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Forma - Atti equipollenti a quello previsto dalla norma predetta - Ammissibilità - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990 della preventiva richiesta di risarcimento all'assicuratore non è rigidamente vincolato circa la comunicazione di siffatta richiesta alla forma normativamente prevista, essendo ammissibili atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il termine di sessanta giorni per la proposizione della domanda previsto dal citato articolo.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge Cost. 24/12/1969 num. 990 art. 22, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)