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Sez. 3, Sentenza n. 477 del 15/01/2003 (Rv. 559719 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | "Spatium deliberandi" x art. 22 legge n. 990 del 1969 - Natura - Funzione - Domanda di risarcimento proposta contro il danneggiante - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559719-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI

In materia di r.c.a., lo "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 legge n. 990 del 1969 costituisce causa di (momentanea)improcedibilità della domanda risarcitoria, e si riferisce esclusivamente alla posizione dell'assicuratore che venga convenuto in giudizio dal danneggiato ex art. 18 della citata legge n. 990 del 1969, mai concernendo viceversa la posizione del danneggiante (Nel formulare il suindicato principio, la S.C. ha - nel caso - giudicata infondata l'indoglianza del ricorrente affermando che esattamente il giudice di merito aveva fissato, relativamente al danneggiante, la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi prescindendo dallo "spatium deliberandi" in questione).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)