Sez. 1, Sentenza n. 3048 del 16/03/2000 (Rv. 534819 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE | Provvedimenti del giudice delegato o del tribunale - Impugnazione del curatore per la massa dei creditori - Inammissibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE
Le funzioni del curatore, dirette alla tutela della massa fallimentare, non si sostanziano in poteri di valutazione a tal punto autonomi da legittimarne la contrapposizione, anche in termini di impugnazione tra i relativi provvedimenti, alle valutazioni che degli interessi della massa esprimono gli organi (il giudice delegato ed il tribunale) ai quali quella tutela è rimessa. Ne consegue che il curatore fallimentare è carente d'interesse ad impugnare un provvedimento del giudice delegato o del tribunale quando dallo stesso provvedimento non risulti pregiudicato un suo interesse personale (nella specie è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse il ricorso proposto dal curatore per la cassazione del provvedimento del tribunale che aveva individuato il controverso termine per il deposito del prezzo nella fase di aggiudicazione dei beni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)