Sez. 3, Sentenza n. 6235 del 09/07/1996 (Rv. 498431 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Inammissibilità dell'appello - Omesso rilievo da parte del giudice del gravame - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Limiti - Acquiescenza parziale - Estensione della rilevabilità d'ufficio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
L'inammissibilità dell'appello, ancorché non rilevata dal giudice del gravame, può essere rilevata nella successiva sede di legittimità anche d'ufficio, salvo i limiti del giudicato, nel caso in cui la relativa questione sia stata già esaminata e risolta dal giudice d'appello e manchi una specifica impugnazione. La rilevabilità d'ufficio riguarda anche l'ipotesi di acquiescenza parziale siccome legata al potere del giudice di verificare i limiti oggettivi dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 325, Cod. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)