Sez. 2 - , Ordinanza n. 20879 del 02/08/2019 (Rv. 655185 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA | Omessa pronuncia nel merito derivante da declaratoria di inammissibilità ovvero rigetto in rito - Impugnazione - Mancanza - Conseguenze - Proponibilità della domanda in separato giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA
L'irregolare introduzione di una domanda sanzionata dall'ordinamento con l'invalidità ostativa ad una pronuncia nel merito non è vizio che attiene all'esistenza dei presupposti di un diritto o di una azione cosicché, in tale ipotesi, la parte interessata può denunziare l'omissione in sede di gravame, previa impugnazione della declaratoria di inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa derivante dal mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale e non sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)