Sez. 1, Sentenza n. 13614 del 04/06/2010 (Rv. 613763 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Irregolarità nell'introduzione della domanda - Omessa pronunzia nel merito derivante da declaratoria di inammissibilità o da rigetto in rito - Impugnazione - Mancanza - Conseguenze - Proponibilità della domanda di separato giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Nel processo civile, l'irregolarità nell'introduzione di una domanda, sanzionata dall'ordinamento con l'invalidità ostativa ad una pronunzia nel merito, non è vizio che attenga all'esistenza dei presupposti di un diritto o di una azione; pertanto, in caso di omessa pronunzia nel merito su una domanda dichiarata inammissibile per vizio nella sua introduzione o notificazione, la parte interessata può denunziare l'omissione in sede di gravame, previa impugnazione della declaratoria d'inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa, correlabile al mancato esperimento del gravame, ha valore meramente processuale e non sostanziale; ne consegue che, in quest'ultimo caso, non possono essere fondatamente opposte né una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per la dichiarata inammissibilità o per il rigetto in rito, né una preclusione da giudicato sulla domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)