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Sez. 2, Sentenza n. 10768 del 03/12/1996 (Rv. 501001 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Relativa ad una delle domande introdotte in causa - Facoltà della parte - Deduzione del vizio in sede di gravame ovvero riproposizione della domanda in separato giudizio.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501001-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Allorché una sentenza ometta di statuire su una delle domande devolute alla cognizione del giudice, deve sempre riconoscersi alla parte che l'aveva formulata, o il diritto di denunciare l'omissione in sede di gravame, ovvero quello di coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinuncia implicita alla pretesa correlabile al mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale e non sostanziale, di guisa che, nel separato giudizio poi introdotto, non potrà essere opposta una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per omessa pronuncia

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)