Sez. 4, Sentenza n. 11402 del 22/02/1990 Ud. (dep. 11/08/1990) Rv. 185091 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE - VALUTAZIONE - APPLICABILITÀ DEI CRITERI FISSATI NELL'ART. 133 COD. PEN. - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE: LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO MOTIVATO DAI PRECEDENTI PENALI DEL REO.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE - VALUTAZIONE - APPLICABILITÀ DEI CRITERI FISSATI NELL'ART. 133 COD. PEN. - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE: LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO MOTIVATO DAI PRECEDENTI PENALI DEL REO.*
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dalla legge per la Determinazione della pena e cioè non può prescindere da quelli individuati dall'art. 133 cod. pen., dai quali va tratto il giudizio prognostico positivo cui la legge subordina la stessa possibilità della sostituzione. Ne consegue che è legittimo il diniego, operato dal giudice del merito, di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente, a colui che per le condizioni soggettive, quali i precedenti penali, non ne è ritenuto meritevole dal predetto giudice. (V mass n 174220; (V mass n 173732; (V mass n 172729; (Conf mass n 173790).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)