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Sez. L, Sentenza n. 5443 del 08/10/1988 (Rv. 460054 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - COMPETENZA PER VALORE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LEGITTIMITÀ DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA SANZIONE VALUTABILI PARI A MENO DI CINQUANTAMILA LIRE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460054-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - COMPETENZA PER VALORE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LEGITTIMITÀ DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA SANZIONE VALUTABILI PARI A MENO DI CINQUANTAMILA LIRE - IRRILEVANZA.*

La controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore. Consegue che la sentenza che decide tale tipo di controversia è appellabile, restando al riguardo esclusa la applicabilità dell'art. 440 cod. proc. civ., ancorché la sanzione abbia comportato per il lavoratore la privazione della retribuzione per un importo non superiore a lire cinquantamila. (V 1488/83, mass n 426314; (Conf 4246/85, mass n 441740).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)