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Sez. L, Sentenza n. 1488 del 26/02/1983 (Rv. 426314 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINABILE - VALORE INDETERMINATO - CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE - NOZIONE - CAUSA IN CUI SI DEDUCE LA NULLITÀ DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITÀ - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO RELATIVO - SENTENZA - INAPPELLABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426314-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINABILE - VALORE INDETERMINATO - CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE - NOZIONE - CAUSA IN CUI SI DEDUCE LA NULLITÀ DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITÀ - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO RELATIVO - SENTENZA - INAPPELLABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 440 cod. proc. civ. il quale esclude l'appellabilità delle sentenze rese nelle controversie soggette al rito del lavoro di valore non superiore a l. 50.000, deve intendersi per causa di valore indeterminabile a norma dell'art. 9, comma secondo, cod. proc. civ., la cui impugnazione deve essere necessariamente promossa avanti al tribunale, quella in cui la pretesa azionata sia insuscettibile di valutazione economica, in cui, cioè, non sia possibile una conversione in denaro, mentre è di valore determinabile quella in cui le parti non abbiano precisato i limiti qualitativi e quantitativi della domanda, ma sia possibile, ancorché non agevole, la valutazione economica di essa mediante la riduzione in denaro attraverso l'esame degli Atti. È, pertanto, di valore indeterminabile la causa con la quale si deduce la nullità di provvedimenti disciplinari che, coinvolgendo interessi di natura morale oltre che economica (privazione della retribuzione) non sono riducibili a quantità certa di denaro. (V 4908/81, mass n 415648, prima parte; (V 6064/79, mass n 402781).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)