Sez. 2, Sentenza n. 3168 del 26/10/1974 (Rv. 371659 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE) - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - OBBLIGO DELL'ORIGINARIA DESTINAZIONE - VALIDITA DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE - CONDIZIONI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - ACCETTAZIONE DEGLI ACQUIRENTI (O AGGIUDICATARI) - NECESSITA - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - UNANIMITA - OBBLIGATORIETA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE) - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - OBBLIGO DELL'ORIGINARIA DESTINAZIONE - VALIDITA DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE - CONDIZIONI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - ACCETTAZIONE DEGLI ACQUIRENTI (O AGGIUDICATARI) - NECESSITA - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - UNANIMITA - OBBLIGATORIETA.*
Il regolamento di condominio puo introdurre nell'interesse della comunione, particolari limitazioni al contenuto dei diritti di proprieta esclusiva spettanti ai condomini, le quali possono consistere anche nel divieto di dare ai singoli appartamenti una o piu delle destinazioni possibili, ovvero nell'Obbligo di preservarne la originaria e normale destinazione per l'utilita generale dell'intero edificio. Per la validita di tali clausole, contenenti veri e propri oneri reali, e, tuttavia, necessario che il regolamento condominiale, se predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, ovvero, nel caso di vendita forzata, dal giudice dell'esecuzione, venga accertato dai singoli acquirenti (o aggiudicatari) e se, invece, formato dall'assemblea dei condomini, venga deliberato all'unanimita e, comunque, con la adesione del condomino gravato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)