Sez. 2, Sentenza n. 7654 del 30/07/1990 (Rv. 468427 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - LIMITAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - REQUISITI - CONSENSO UNANIME DEI CONDOMINI - NECESSITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - LIMITAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - REQUISITI - CONSENSO UNANIME DEI CONDOMINI - NECESSITÀ.*
In tema di condominio di edifici, le limitazioni dei diritti di proprietà esclusiva dei singoli condomini possono essere introdotte, oltre che negli Atti di acquisto, anche con il regolamento di condominio, ed in tal caso, ove consistano nel divieto di dare alle singole unità immobiliari una o più destinazioni possibili ovvero nell'Obbligo di preservarne le originarie destinazioni per l'utilità generale dell'intero edificio, configurando veri e propri oneri reali, devono, per la loro validità, essere stabilite in Forma chiara ed univoca ed essere approvate ed accettate da tutti i condomini, ovvero, nell'ipotesi che incidano solo su alcune delle unità comprese nell'edificio, dai rispettivi titolari. (V 1681/83, mass n 426537; (V 3168/74, mass n 371659).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)