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Sez. 2, Sentenza n. 251 del 19/01/1966 (Rv. 320464 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - NON NECESSITA NEL CASO DI COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI.*
Stato
decisa il 1966-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320464-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - NON NECESSITA NEL CASO DI COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI.*

In caso di scontro di autoveicoli - quando siasi accertato che la collisione si e verificata per colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, mentre nel comportamento dell'altro non si riscontra alcuna infrazione alle Disposizioni di legge ed alle norme di comune prudenza - quest'ultimo e liberato dalla presunzione di responsabilita di cui all'art 2054 cod civ e non e tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 1837/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)