Sez. 3, Sentenza n. 1122 del 16/04/1968 (Rv. 332595 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA DELLA PRESUNZIONE - ACCERTAMENTO COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA DELLA PRESUNZIONE - ACCERTAMENTO COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE.*
In caso di scontro tra veicoli, una volta stabilita l'esistenza del nesso eziologico, la presunzione di legge non opera in modo automatico ma ha funzione meramente sussidiaria, nel senso che opera se ed in quanto non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilita dei conducenti. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e del regolare comportamento dell'altro importa il superamento della presunzione di concorrente responsabile e libera il secondo da ogni Onere di prova liberatoria. (Conf. Sulla prima parte 552-66 massima n. 321103 sulla seconda parte 1525-66, massima n.323037, 671-66, massima n. 321344, 454-66, massima n. 320904, 251-66 massima n. 320464).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)