Sez. 3, Sentenza n. 1687 del 07/07/1967 (Rv. 328519 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - PRESUNZIONE DI COLPA - INSUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - PRESUNZIONE DI COLPA - INSUSSISTENZA.*
In caso di scontro di autoveicoli - quando siasi accertato che la collisione si e verificata per colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, mentre nel comportamento dell'altro non si riscontra alcuna infrazione alle Disposizioni di legge ed alle norme di comune prudenza - quest'ultimo e liberato dalla presunzione di responsabilita di cui all'art. 2054 cod. civ.e non e tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Conforme alle sentenze n. 251-66, massima n. 320464 n. 1837-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)