Sez. 3, Sentenza n. 4985 del 06/10/1984 (Rv. 436841 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSA DI RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSA DI RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - INCLUSIONE.*
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica anche alle cause di recesso del locatore per necessità, previste dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, atteso che queste non rientrano nelle ipotesi di inapplicabilità della sospensione di cui alla legge n. 742 del 1969 né nell'elencazione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), la cui tassatività non consente interpretazione estensiva né analogica. (Conf 5616/83, mass n 430559; (Conf 6645/82, mass n 424276; (Conf 4067/82, mass n 422040).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)