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Sez. 3, Sentenza n. 4067 del 08/07/1982 (Rv. 422040 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422040-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale a norma della legge n. 742 del 1969 trova applicazione pure per le cause, previste dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, di recesso del locatore per necessità, atteso che queste non rientrano nelle ipotesi di inapplicabilità della sospensione prevista dall'art. 3 della citata legge n. 742 del 1969, né nella richiamata elencazione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), la cui tassatività non consente interpretazione estensiva, né analogica.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)