diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024 (Rv. 670887-01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' | Violazioni codice della strada - Art. 142, comma 6, c.d.s. - Accertamento della velocità veicolare mediante autovelox previamente approvato ma non omologato - Equipollenza della preventiva approvazione alla omologazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670887-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA'

In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST., DPR 16/04/1992 num. 485 art. 192, Decreto Legge 10/06/2002 num. 121 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)