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Sez. L, Sentenza n. 213 del 14/01/1982 (Rv. 417901 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITÀ - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417901-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - RAPPORTI NON GARANTITI DALLA STABILITÀ - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - RAPPORTO STABILE - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IPOTESI NORMALE - ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA DI PARI INTENSITÀ - CONFIGURABILITÀ.*

Ai fini dell'applicazione del principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il relativo rapporto soltanto per i rapporti non assistiti dalla garanzia della stabilità, deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione di detto rapporto alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, se per la generalità dei casi coincide con l'ambito di operatività della legge n. 300 del 1970 (dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966), può anche realizzarsi ogni qualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensità. (nella specie, è stato escluso che la stabilità del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, potesse farsi derivare dall'art. 41 del C.C.n.L. 27 gennaio 1967 per i dipendenti da imprese edili). (Conf 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)